STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
(registrato a Roma, Ufficio Atti Pubblici, il 18.2.1999, con
modifiche del 30.12.04)
Art. 1
L'Associazione Società Italiana di Anatomia e Istologia
ha come scopi istituzionali la promozione e l'incremento della ricerca
e della didattica nel campo delle discipline anatomiche e istologiche.
Art. 2
L'Associazione non ha fini di lucro, ed è aperta a tutti
i cultori delle discipline morfologiche sia italiani che stranieri.
Art. 3
Le domande di ammissione dei nuovi Soci, corredate da un succinto
curriculum vitae, devono essere controfirmate da due membri dell'Associazione.
Oltre ai Soci ordinari possono far parte dell'Associazione «Soci
emeriti» e «Soci onorari», scelti tra cultori
di discipline morfologiche rispettivamente i primi tra i soci della
Società Italiana di Anatomia e Istologia e i secondi tra
studiosi stranieri. La nomina dei Soci emeriti e dei Soci onorari
è sottoposta prima all'approvazione del Consiglio Direttivo
e successivamente a quella dell' Assemblea Generale.
Art. 4
L'Associazione ha sede nella città di residenza del Tesoriere.
Art. 5
In ottemperanza ai propri scopi istituzionali L'Associazione provvede
ad indire Congressi Nazionali, nonché Convegni, riunioni
ed assise scientifiche, assemblee ordinarie e straordinarie. Potrà
associarsi a manifestazioni consimili in campo affine. Oltre che
per l'annuale Convegno della Società Italiana di Anatomia
e Istologia, una volta riconosciuta la notevole rilevanza scientifica
e l'impegno previsto per l'organizzazione di questa e di altre manifestazioni
congressuali, il Consiglio Direttivo della Società può,
su richiesta scritta, prevedere la concessione di un contributo.
Art. 6
Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio
Direttivo.
Art. 7
L'Assemblea dei Soci è convocata con lettera recante l'ordine
del giorno inviata all'indirizzo dei singoli Soci almeno venti giorni
prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea può
deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Tutte
le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti:
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più
uno dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci
presenti. I Soci possono farsi rappresentare alle assemblee da altri
soci partecipanti mediante delega scritta. Ogni socio non può
presentare più di tre deleghe.
Art. 8
In occasione di ogni Congresso nazionale è convocata, in
via ordinaria ed in seduta amministrativa, l'Assemblea Generale
dei soci. In sede di seduta amministrativa l'Assemblea dei soci
decide la programmazione dell'attività dell'Associazione,
provvede alla scelta delle sedi dei futuri Congressi e ne designa
i relativi Presidenti, ratifica l'ammissione dei nuovi soci e le
eventuali dimissioni, procede alla elezione delle cariche sociali,
alla approvazione del rendiconto finanziario che dovrà essere
controllato da due revisori dei conti scelti seduta stante, delibera
l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento
Art. 9
L'Associazione è retta da un Consiglio direttivo composto
da undici membri. L'Assemblea dei Soci elegge direttamente, mediante
scheda segreta, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e,
contemporaneamente, otto consiglieri scelti nella misura di quattro
Anatomici e di quattro Istologi che, insieme ai tre predetti, compongono
il Consiglio Direttivo. L'elezione dei componenti il Consiglio Direttiva
è possibile per un massimo di tre mandati consecutivi (ciascuno
di tre anni). L'elezione alla stessa carica (Presidente-Segretario-Tesoriere)
è possibile per non più di due mandati consecutivi
(ciascuno di tre anni). Il Presidente uscente è membro di
diritto per un triennio del nuovo Consiglio Direttivo come Past
President. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.
Art. 10
Il Consiglio direttivo cura quanto è necessario per il funzionamento
e l'incremento dell'Associazione e mantiene relazioni con Associazioni
italiane e straniere affini. Può partecipare alle riunioni
del Consiglio direttivo (ove non già presente tra i membri
eletti) anche il Presidente del successivo Congresso della Società
designato dall'Assemblea Generale dei Soci, per le sole questioni
attinenti alla organizzazione del congresso stesso.
Art. 11
Il Consiglio direttivo è tenuto a redigere un regolamento
per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza, una volta
ottenuta I'approvazione dell'Assemblea, è obbligatoria per
tutti i soci.
Art. 12
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione di
fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le sedute del
Consiglio e le assemblee dei soci; in caso di impedimento può
delegare a rappresentarlo, di volta in volta, un membro del Consiglio
Direttivo. Il Segretario mantiene i rapporti con i soci, custodisce
l'archivio sociale, provvede all'aggiornamento del libro dei soci,
alla stesura del verbali delle riunioni e degli atti ufficiali e
cura la pubblicazione degli atti della società. Il Tesoriere
provvede alla esazione delle quote sociali ed alla amministrazione
del fondo sociale.
Art. 13
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalle quote
sociali; b) da eventuali contributi di Enti o di privati; c) da
eventuali lasciti o donazioni; d) dal fondo costituito dai fondatori
e da contributi volontari degli associati versati a tal titolo.
Art. 14
Il socio è tenuto a corrispondere una quota annuale il cui
ammontare è fissato dall'Assemblea e può essere soggetto
a revisione. Il socio che, per quanto sollecitato, non provvede
al pagamento della quota sociale per due anni consecutivi è
considerato dimissionario.
Art. 15
L'Associazione cura, con i mezzi dei quali dispone e nelle forme
e con le modalità stabilite dal Regolamento, la pubblicazione
dei contributi scientifici presentati ai Congressi ed alle assise
direttamente promosse.
Art. 16
L'Associazione ha durata di tempo illimitata.
Art. 17
L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea
dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione
dovrà essere destinato, su decisione dell'assemblea dei soci,
agli scopi dell'Associazione od a scopi affini, rimanendo in ogni
caso esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci.
Art. 18
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alle norme di legge in materia.
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