Statuto
TITOLO I:
FINALITA’
Art. 1
E’ costituita un’Associazione denominata “COLLEGIO
DEI DOCENTI DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA" (Settore
BIO/17: Citologia, Citologia Molecolare, Embriologia, Embriologia
Molecolare, Istochimica, Istologia, Istologia e Anatomia, Istologia
ed Embriologia, Istologia ed Embriologia Generale).
Art. 2
La sede dell’Associazione viene stabilita ogni tre anni.
Per il primo triennio è fissata in Roma, Via Antonio Scarpa
n° 14, presso il Dipartimento di Istologia medica dell’Università
di Roma “La Sapienza”.
Art. 3
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre
2050.
Art. 4
Scopi del “COLLEGIO DEI DOCENTI DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA”
(di seguito denominato “Collegio”) sono:
a) la diffusione e la valorizzazione dei contenuti propri delle
discipline afferenti al raggruppamento scientifico-disciplinare
del Settore BIO/17 nei loro aspetti formativi, applicativi e professionali
e le interazioni con i raggruppamenti scientifico-disciplinari
affini, anche in ambito europeo e internazionale;
b) il coordinamento, nel rispetto dell’autonomia delle singole
Università, della didattica universitaria di interesse
del Settore BIO/17 nei Corsi di Laurea, nelle Scuole di Specialità,
nei Corsi di Perfezionamento e di Diploma, nei Master;
c) i rapporti con gli organismi istituzionali in relazione a problemi
che interessano il Settore scientifico-disciplinare BIO/17.
TITOLO II:
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 5
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà
dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dell’organizzazione di seminari di studio
e di pubblicazioni;
c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo
sociale.
Art. 6
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto
dal Collegio il bilancio consuntivo ed entro il 30 aprile il bilancio
preventivo del successivo esercizio.
TITOLO III:
COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
Art. 7
Il Collegio è costituito dai Professori e dai Ricercatori
Universitari del Settore BIO/17 che ne facciano richiesta scritta.
Art. 8
Ammissioni, dimissioni, cancellazione dei Soci.
Ammissione: l’ammissione al Collegio avviene di diritto e
a seguito di richiesta scritta per i Professori di Ruolo e fuori
Ruolo e i Ricercatori Universitari.
I Professori fuori Ruolo che ricoprano eventuali cariche del Collegio
conservano il loro mandato fino al termine dello stesso.
Dimissione e cancellazione: ogni Socio può presentare le
dimissioni per iscritto, vengono cancellati dall’elenco dei
Soci del Collegio coloro che non hanno provveduto a versare la quota
sociale per due anni consecutivi.
TITOLO IV:
ORGANI DEL COLLEGIO
Art. 9
Organi dell’Associazione sono:
- Il Presidente;
- La Giunta;
- L’Assemblea dei Soci.
Art. 10
Il Presidente:
Il Presidente rappresenta il Collegio, ha la firma sociale, presiede
l’Assemblea dei Soci; viene eletto dall’Assemblea per
votazione diretta e rimane in carica per tre anni; è rieleggibile
per due mandati.
In caso di impossibilità del Presidente di svolgere o delegare
le sue funzioni, queste vengono assunte dalla Giunta che, entro
novanta giorni, indirà una riunione del Collegio per l’elezione
del nuovo Presidente.
Spetta inoltre al Presidente:
a) curare i rapporti con organizzazioni similari;
b) esercitare tutte le funzioni statutarie demandategli dall’Assemblea.
Art. 11
Il Segretario:
Il Segretario coadiuva il Presidente, rende esecutive le delibere
del Collegio; viene eletto nell’ambito della Giunta e rimane
in carica per tre anni; è rieleggibile per due mandati.
Su mandato del Presidente, esercita le funzioni conferitegli dallo
stesso nell’ambito delle funzioni statutarie.
In caso di impossibilità del Segretario di svolgere le sue
funzioni, il Presidente, su indicazioni della Giunta, designa un
sostituto.
Art. 12
Il Tesoriere:
Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo sottoponendolo annualmente
all’Assemblea dei Soci; viene eletto nell’ambito della
Giunta e rimane in carica per tre anni; è rieleggibile per
due mandati.
Il Tesoriere cura i vari aspetti dell’amministrazione finanziaria
dell’Associazione.
In caso di impossibilità del Tesoriere di svolgere le sue
funzioni, il Presidente, sentita la Giunta, designa un sostituto.
Art. 13
La Giunta:
La Giunta dura in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili
per due mandati.
La Giunta è l’organo esecutivo del Collegio e delibera
nell’ambito dei mandati decisi dal Collegio in accordo con
le normative statutarie. E’ composta dal Presidente e da sette
membri eletti dall’Assemblea.
La Giunta è dotata di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione senza limitazioni, mentre la legale rappresentanza
in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente. La Giunta
viene convocata dal Presidente o su richiesta motivata della metà
dei componenti della Giunta o del Collegio a mezzo di invito scritto
non raccomandato o facsimile o posta elettronica ai componenti,
presso la sede ovvero altrove purché in Italia, con un preavviso
minimo di dieci giorni.
Le riunioni potranno svolgersi anche in tele/video conferenza con
le seguenti condizioni: che tutti i partecipanti siano identificabili,
che i medesimi possano intervenire in tempo reale, che il Segretario
e il Presidente si trovino nello stesso luogo ai fini della verbalizzazione
delle riunioni.
Le riunioni della Giunta sono validamente costituite con la presenza
della maggioranza assoluta dei componenti (51%) e potranno validamente
deliberare con la presenza effettiva della maggioranza assoluta
dei componenti (51%).
Art. 14
L’Assemblea dei Soci:
L’Assemblea di Soci è costituita da tutti gli Associati.
Essa è convocata dal Presidente del Collegio almeno una volta
all’anno per l’approvazione del bilancio dell’esercizio
finanziario dell’anno precedente e di quello preventivo dell’anno
in corso. In tale occasione è prevista una seduta scientifica
con presentazione da parte dei soci di risultati sperimentali rilevanti
in relazione alle tematiche proprie del Collegio.
La convocazione avviene a mezzo di invito scritto non raccomandato
o facsimile o posta elettronica ai Soci, presso la sede ovvero altrove
purché in Italia. E’ possibile delegare il proprio
voto e ciascun Socio può avere fino a cinque deleghe. L’Assemblea
può essere convocata sulla base di una richiesta motivata
da almeno un quarto degli Associati.
Le riunioni dell’Assemblea potranno svolgersi anche in tele/video
conferenza (previo deposito delle deleghe con invio per raccomandata
postale o a mano al Segretario o al Presidente dell’Associazione
cosicché, tempestivamente, possano valutarne la regolarità)
con le seguenti condizioni: che tutti i partecipanti siano identificabili,
che i medesimi possano intervenire in tempo reale, che il Segretario
e il Presidente si trovino nello stesso luogo ai fini della verbalizzazione
delle riunioni. Le Assemblee sono validamente costituite e possono
validamente deliberare con le maggioranze previste dall’art.
21 C.C., fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17) e 18) del
vigente Statuto in materia di modifiche dello Statuto e di scioglimento
dell’Associazione.
Art. 15
Compiti dell’Assemblea sono:
- formulare il programma annuale dell’attività del
Collegio;
- deliberare modifiche statutarie.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà
notificato con almeno quindici giorni di preavviso.
Sull’avviso di convocazione sarà indicato, oltre l’ora
e il luogo della riunione, l’ordine del giorno da discutere.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze
previste dall’art. 21 C.C.
Art. 16
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svolgimento della propria attività, per fini istituzionali,
di cui all’art. 4, dalle quote associative definite dall’Assemblea
e da quant’altro incassi a norma di legge.
TITOLO V:
MODIFICHE DI STATUTO E DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ATTO
COSTITUTIVO
Art. 17
Modifiche di Statuto e delle disposizioni contenute nell’Atto
Costitutivo:
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dalla maggioranza
assoluta degli Associati.
Le proposte di modifica dello Statuto debbono essere presentate
dal Presidente oppure richieste per l’Assemblea successiva
da un voto dell’Assemblea degli Associati approvato a maggioranza
semplice. Esse devono essere annunciate esplicitamente nell’ordine
del giorno dell’Assemblea e non possono essere comprese tra
le “varie ed eventuali” o essere argomento di mozione
d’ordine per la stessa Assemblea.
Art. 18
Lo scioglimento della Associazione sarà valido solo se deciso
in Assemblea straordinaria con il quorum decisionale dei 2/3 (due
terzi) degli Associati.
L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio,
secondo quanto stabilito dalla legge.
Art. 19
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si
fa riferimento alle norme di legge in materia e ai principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 20
La Giunta ha la facoltà di disciplinare la presente Associazione
con un regolamento interno per un migliore funzionamento della sua
attività.
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